Art. 1 - COSTITUZIONE
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice civile è costituita l’Associazione Culturale “NICOLA SABA” con sede sociale, pro tempore, c/o S.M.S C. GIULIO CESARE - Via Cappuccina, 68/d, MESTRE (VE) e C.F. 94016920277. L’associazione aderisce all’A.L.F.A. (Accordo Libero Federativo tra Associazioni) aderente a sua volta al C.S.A.IN. (Centro Sportivo Aziendale Industriali) Associazioni “riconosciute” quali Enti assistenziali e quali Enti di promozione sportiva, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.
Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
Premessa
L’Associazione “NICOLA SABA” si prefigge lo scopo, nell’ambito dell’educazione
permanente, di promuovere crescenti esigenze culturali degli adulti, a
livello personale e sociale. Centrale è la concezione della ricerca
come educazione e il legame fra intelligenza e socialità. L’intelligenza
non può svilupparsi senza aprirsi agli altri; l’isolamento toglie
al pensiero la sua fecondità logica. “L’educazione è un progresso
senza fondo nella ricerca” (Platone). “La religione della pacifica
convivenza delle religioni è fondata sull’unica regola del mutuo
intendimento e della libertà nella discussione reciproca” (G. Bruno).
a) L’Associazione ha il compito fondamentale di promuove e gestire attività culturali, attività di ricerca d’interesse culturale e sociale, turistiche, ricreative, musicali, motorio-sportive, assistenziali, ambientalistiche, di prevenzione sanitaria, conferenze, incontri e dibattiti, visite guidate, cineforum, formazione e riqualificazione professionale, valorizzando in particolare iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo.
b) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l’Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
c) L’Associazione si impegna alla promozione e allo stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non offendano le diverse sensibilità e convinzioni.
d) L’Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altre Associazioni, Circoli, Enti e strutture dell’A.L.F.A. lo sviluppo delle iniziative di cui alla lettera a) del presente articolo.
e) L’Associazione ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione dei progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.
Art. 3 - CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
a) L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, né legato a partito alcuno; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo.
b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
c) L’Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse.
d) I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse, e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione, sono stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.
Art. 4 - SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
a) i soci si distinguono:
Soci Costituenti: sono coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo e coloro ai quali il Consiglio Direttivo estende tale qualifica per validi motivi.
Soci Onorari: sono coloro che si distinguono per adesione ideale all’Associazione.
Soci Operatori: sono coloro che prestano la loro opera nello svolgimento delle attività culturali come docenti, esperti, collaboratori o altro.
Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione mediante l’iscrizione annuale, acquisendo il diritto di partecipare alle attività organizzate e di avanzare proposte nelle previste assemblee.
b) Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividano le finalità.
c) Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.
d) I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale decisa dal Consiglio Direttivo;
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
e) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza
giustificato motivo.
- qualora in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Art. 5 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei sindaci revisori;
Le cariche devono essere rinnovate almeno ogni cinque anni.
Art. 6 - L’ASSEMBLEA
a) L’Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.
b) L’Assemblea:
- propone e approva il programma annuale e pluriennale di iniziative,
di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- propone e approva le modifiche allo Statuto.
c) L’Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione è regolarmente costituita, con la presenza di metà più uno dei soci.
d) In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
e) La seconda convocazione, dell’Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
f) L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta all’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/5 (ai sensi art. 4 reg. nazionale Circoli) della base sociale richiesta del Collegio sindacale espresso all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 8 gg. (ai sensi art. 4 reg. naz. Circoli) dalla data in cui viene richiesta.
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci
almeno 8 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede
sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché
l’ordine del giorno in discussione.
h) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.
Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il presidente, uno o più vice presidenti, il segretario-amministratore. Nomina inoltre il Collegio dei Revisori dei Conti.
b) Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei fini sociali.
c) Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta dei gruppi di interesse, i componenti del Gruppo Coordinatore. Esso è formato dai rappresentanti di ogni gruppo di interesse operante all’interno dell’Associazione. Tale organismo si pone come tramite tra l’Istituto dell’Associazione e il Consiglio Direttivo, con compiti informativi e culturali atti ad arricchire democraticamente la vita dell’Associazione.
d) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
e) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro, da esso nominate.
f) Sceglie gli operatori da utilizzare nelle attività di cui all’art. 2 punto a).
g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria due volte all’anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei sindaci revisori.
h) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
i) Il Consiglio Direttivo:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e il rendiconto patrimoniale.
- decide l’importo della quota associativa.
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal collegio
dei sindaci revisori.
- delibera la costituzione di sezioni e di altri organismi e decide
su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro
compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto.
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto
e li sottopone all’Assemblea;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- stabilisce l’importo di quote suppletive per determinati servizi
forniti dai soci;
- definisce il regolamento interno dell’Associazione e delle
sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione
secondo le indicazioni dell’Assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i
soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai medesimi;
- decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione
alle attività sociali sul territorio e l’apertura delle proprie
attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
l) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
m) Ogni decisione del Consiglio Direttivo è presa in forma collegiale.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
a) - rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente
o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l’attività dell’Associazione.
b) Un vicepresidente, in caso di inadempimento o di prolungata assenza
del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.
c) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi con verbale dei Revisori dei conti.
d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Art. 9 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
a) Il Collegio dei revisori dei conti si compone di membri effettivi
e supplenti.
b) Il numero complessivo dei membri è di 4 effettivi.
c) I Sindaci durano in carica per lo stesso periodo previsto per le cariche sociali e sono nominati dai membri del Consiglio Direttivo.
d) Il Collegio dei Sindaci revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
e) Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci al Gruppo Coordinatore.
f) I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
g) Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.
h) Per la funzione dei Probiviri l’Associazione si avvale di quelli messi a disposizione dall’A.L.F.A.
Art. 10 - DIMISSIONI
a) I soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il C.D. ha facoltà di discutere e chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
d) Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio. Spetta al Presidente del Collegio, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.
Art. 11 - GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
a) Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi svolti da soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.
b) Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione.
Art. 12 - PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
- proventi da tesseramento e quote sociali;
- eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell’Associazione;
- eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni
che limitano l’autonomia dell’Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- dal fondo riserve.
Art. 13 - ESERCIZI SOCIALI
a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 - RESPONSABILITÀ’ AMMINISTRATIVE
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente è necessaria quella dell’Amministratore.
b) Il consiglio direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenza di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o impedimento, di uno dei due.
Art. 15 - MODIFICHE STATUTARIE
a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all’Assemblea.
c) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall’Assemblea nella prima riunione utile.
Art. 16 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea Direttivo su proposta Consiglio Direttivo e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto a strutture sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport e comunque a fini di utilità generale.
c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.
Art. 18
Per quanto non convenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’A.L.F.A. e nel regolamento nazionale dei Circoli.
NOTA AGGIUNTIVA
Il presente Statuto sostituisce a tutti gli effetti dal giorno 1 gennaio
1998 il precedente Statuto operante dal 14 giugno 1990.